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Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25
"Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento
Ordinario n. 40
(Rettifica G.U. n. 83 del 9 aprile 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in avanti denominato:
"decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,
98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro".
Art. 2.
1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 72-bis (Campo di applicazione). - 1. Il presente titolo
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi
per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di
agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita'
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti
chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le
disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di
protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e
successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del
presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII
del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al trasporto di
agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei
decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva
94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC,
quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa
comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci
pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita'
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa
specifica.
Art. 72-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si
intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso
lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonche' gli agenti
che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui
al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche' gli agenti
che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al
predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base
ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita'
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in
ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti,
o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato,
il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione
ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente,
di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo
biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo
lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter produrre
effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater (Valutazione dei rischi). - 1. Nella valutazione di
cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive
modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti,
compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di
cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza
sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono
state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile,
dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse
le attivita', ivi compresa la manutenzione, per le quali e' prevedibile la
possibilita' di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare
effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate
tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu' agenti
chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il
produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro
acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la natura e
l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non
necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle
misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita' comincia
solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in
occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.
Art. 72-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei
rischi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere
eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure
di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in
funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo
di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti
agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al
tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e
frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo
un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure
di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies,
72-undecies.
Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).
- 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinche' il rischio sia
eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita'
lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono
o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita'
non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle
seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche'
uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies
e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti
che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di
cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in
loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori
limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito
dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause
dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e
protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di
valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai
sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione
dei rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione
dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di
lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di
agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro
previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi
ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare
effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze
infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta
sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso
dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo
degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e
dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi
per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di
esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione
e protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo di vigilanza.
Art. 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto
ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti
dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli
regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate
misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di
evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori
indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita' necessarie,
sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed
idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando
persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi
d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti chimici
pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e
sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di
emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che
possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza,
comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies (Informazione e formazione per i lavoratori). - 1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni
ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un
cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro,
quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni
normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere
per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il
supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio
rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in
base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore
di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle
condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti
secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72-novies (Divieti). - 1. Sono vietate la produzione, la
lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate
all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o quale
componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al
limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi
comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma
di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al
comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori,
stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono
essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o
per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al comma 3
deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione
interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti
informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire
l'esposizione dei lavoratori.
Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti,
tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa
dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli
agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di
tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal
monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei
rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono
comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un
lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso
agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente
informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria
per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e
periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal
medico competente.
Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). - 1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies
istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso
l'azienda, o l'unita' produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni
previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio
sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui
al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di
rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori). - 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale
e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della
salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL e della
Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina
sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della
direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attivita'
produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i
valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite nazionali anche
tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima
e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies
e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative
e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio moderato di
cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle
quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori
limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o piu'
decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies,
comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di
lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei
prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto
inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio
moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: "72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti: "72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies;".
Art. 4.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa di attuazione e' adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
Allegato VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
EINECS1) CAS2) NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE3)
8 ore4) Breve
Termine5)
mg/m3 Ppm mg/m3 ppm
6) 7) 6) 7)
Piombo inorganico
e suoi composti 0,15
1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
3) La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione" indica la
possibilita' di assorbimento significativo attraverso la pelle.
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si
riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20oC e
101,3 kPa.
7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3).
Allegato VIII-quater
(art. 72-ter, comma 1, lettera e))
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel
sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un
metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico e' il seguente:
60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori
a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque,
allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media
ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075
mg/m3;
- nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue
superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies
(art. 72-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concentrazione per l'esenzione
- - - -
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0.1% in peso
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0,1% in peso
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
| Direttore interdipartimentale
Stato di origine | dell'industria competente
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
---------------------------------------------------------------------
Italia |
---------------------------------------------------------------------
a) Valle d'Aosta, Piemonte, |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3
---------------------------------------------------------------------
|Provence-Côte d'Azur-Corse 37,
|boulevard Périer 13285 Marseille
b) Altre regioni |Cedex 8
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Federale Tedesca |
---------------------------------------------------------------------
a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
c) Sarre |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito |75570 Paris Cedex 12
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda |75570 Paris Cedex 12
b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1) EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
(2) CAS : Chemical Abstracts Service
Allegato VIII-sexies
(articolo 72-sexies, comma 2)
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
|delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
|generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
|valutazione dell'esposizione per inalazione a
|composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
|diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
|assorbimento mediante pompaggio per la
|determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
|misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
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